Incentivi 2026

Cosa si applica davvero al tuo impianto

Ogni cifra di questa pagina porta la sua fonte primaria e la data in cui l'abbiamo verificata. Dove uno strumento non copre il tuo caso lo scriviamo: è l'informazione che vale di più, ed è quella che di solito manca.

Aggiornato al 03/08/2026

1. La detrazione — lo strumento principale sul residenziale

Un impianto fotovoltaico su un'abitazione rientra tra gli interventi di recupero edilizio. Nel 2026 si detrae il 50% della spesa se si tratta dell'abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, e il 36% in tutti gli altri casi — seconde case comprese. Il tetto di spesa è 96.000 € per unità immobiliare, e il recupero avviene in 10 anni di uguale importo. Sull'impianto si applica inoltre l'IVA agevolata al 10%.

La batteria di accumulo segue l'impianto, con una regola precisa: «contestuale o successiva, stesso massimale dell'impianto». Non apre quindi un secondo plafond — è la confusione più frequente quando l'accumulo viene proposto come voce di spesa separata.

Una detrazione non è uno sconto. È una riduzione dell'IRPEF che paghi, spalmata su 10 anni: la quota annuale che supera l'imposta dovuta in quell'anno semplicemente si perde, non si riporta avanti. Serve quindi capienza fiscale sufficiente per tutta la durata. Chi ha un reddito complessivo sopra 75.000 € incontra anche il tetto generale dell'art. 16-ter TUIR, che mette in concorrenza tutte le detrazioni dell'anno — fotovoltaico incluso. È una verifica da fare con il proprio commercialista prima di firmare, non dopo.

Fonte: L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), GU n.301 del 30/12/2025 — Suppl. Ord. n.42, L. 30 dicembre 2025, n. 199, Art. 16-bis TUIR, DPR 633/1972, Tabella A Parte III, nn. 127-quinquies e 127-sexies, Art. 16-ter TUIR (L. 207/2024); Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 29/05/2025, Interpello Agenzia delle Entrate n. 8/2018 · verificato il 03/08/2026

Cosa cambia dal 2027

La normativa vigente prevede una riduzione delle aliquote (dal 50% al 36%; dal 36% al 30%). Fa fede la data in cui sostieni la spesa, non quella in cui l'impianto entra in funzione.

È una previsione di legge, non una promozione commerciale: potrebbe essere modificata da una manovra futura, e lo aggiorneremo qui.

Fonte: L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), GU n.301 del 30/12/2025 — Suppl. Ord. n.42, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) · verificato il 03/08/2026

2. Conto Termico 3.0 — cosa copre, e cosa no

È lo strumento di cui si parla di più in questo momento, e il claim che circola — fino al 65% — è corretto. Va però letto per quello che è: una quota massima della spesa ammissibile, erogata dal GSE come contributo in conto capitale. Arriva per bonifico, non come riduzione d'imposta, e quindi non richiede capienza fiscale: è il suo vantaggio strutturale rispetto alla detrazione, ed è decisivo per chi ha IRPEF bassa o nulla. Se l'incentivo riconosciuto resta entro 15.000 € viene liquidato in un'unica rata; oltre quella soglia si divide in rate annuali costanti.

Sul fotovoltaico residenziale privato, però, non si applica. Il Conto Termico 3.0 risulta non applicabile al fotovoltaico residenziale privato. Su un'abitazione privata incentiva la sostituzione dell'impianto termico esistente — tipicamente con una pompa di calore — e non il fotovoltaico, nemmeno quando i due interventi vengono realizzati insieme. Il fotovoltaico abbinato alla pompa di calore rientra nel Conto Termico soltanto nel terziario: uffici, negozi, alberghi, capannoni.

A differenza dei bonus edilizi è una misura strutturale, con dotazione annuale rinnovata. Questo non significa che sia illimitato: resta un contingente annuale, assegnato secondo l'ordine di arrivo delle domande. Non è in scadenza e non è per sempre.

Fonte: DM MASE 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0) — GSE, Percentuali ed erogazione degli incentivi, GSE — Percentuali ed erogazione degli incentivi, Conto Termico 3.0, GSE — Regole applicative Conto Termico 3.0 (DM 7/8/2025, in vigore dal 25/12/2025), DM MASE 7 agosto 2025, in vigore dal 25/12/2025 — GSE, Conto Termico 3.0 · verificato il 03/08/2026

3. Si possono sommare?

Sì e no, e la formulazione esatta conta più della risposta secca. Per una persona fisica il Conto Termico è «non cumulabile sulla stessa spesa»: il divieto riguarda la spesa, non l'immobile. Quello che non puoi fare è coprire la stessa fattura con entrambi gli strumenti. Quello che puoi fare è usarli su interventi distinti, rendicontati separatamente, nello stesso cantiere.

Strumenti applicabili per tipo di intervento su un'abitazione privata
InterventoStrumentoCome arriva
Impianto fotovoltaicoDetrazioneRiduzione IRPEF in 10 anni, serve capienza
Batteria di accumuloDetrazione, stesso massimale dell'impiantoRiduzione IRPEF in 10 anni, serve capienza
Sostituzione dell'impianto termico (es. pompa di calore)Conto Termico 3.0 — in alternativa alla detrazione, non in aggiuntaBonifico GSE, nessuna capienza fiscale richiesta

Un impianto fotovoltaico detratto e una pompa di calore incentivata in Conto Termico convivono senza problemi: sono due interventi e due spese. È l'errore più comune in entrambe le direzioni — c'è chi prova a sommarli sulla stessa fattura, e chi rinuncia a uno dei due convinto che l'altro lo escluda.

Fonte: DM MASE 7 agosto 2025 — GSE, Regole applicative Conto Termico 3.0 · verificato il 25/08/2026

4. L'energia che non consumi

Lo Scambio sul Posto, il meccanismo storico, è chiuso a nuove adesioni dal 26 settembre 2025: i contratti già attivi proseguono fino alla loro scadenza naturale, ma un impianto nuovo non può più accedervi. Il riferimento oggi è il Ritiro Dedicato del GSE, che garantisce un prezzo minimo di 47,5 €/MWh.

Vale la pena confrontarlo con quanto paghi l'energia che prelevi: la differenza è ampia, ed è la ragione per cui il valore di un impianto dipende molto più dall'autoconsumo che dalla produzione totale. Un impianto sovradimensionato rispetto ai consumi non produce un risparmio proporzionalmente maggiore — è il punto centrale del nostro metodo di calcolo.

Le comunità energetiche rinnovabili lavorano proprio su quell'eccedenza: la tariffa incentivante arriva fino a 120 €/MWh sull'energia condivisa, per impianti fino a 200 kW e per 20 anni, a condizione che un altro membro collegato alla stessa cabina primaria consumi quell'energia nello stesso momento in cui la immetti. Non sostituisce l'autoconsumo e non lo precede: si valuta dopo.

Fonte: Delibera ARERA 78/2025/R/efr, GSE — Prezzi minimi garantiti 2026, Decreto CACER — MASE, Regole Operative GSE · verificato il 03/08/2026

5. Cosa non c'è più

Il Superbonus è abolito per il fotovoltaico residenziale ordinario, e con esso sono venuti meno anche lo sconto in fattura e la cessione del credito. Resta la sola eccezione dei comuni del cratere sismico 2009 e 2016. Se un preventivo ti propone ancora lo sconto in fattura su un impianto residenziale ordinario, quella è la prima cosa da chiarire — prima del prezzo.

Fonte: Art. 4 commi 2-3 DL 95/2025 conv. L. 118/2025 ("Decreto Omnibus") · verificato il 03/08/2026

6. Le pratiche

Sul fronte autorizzativo la direzione è di semplificazione. L'installazione sul tetto rientra nella generalità dei casi in edilizia libera, e dall'11 dicembre 2025 la regola è stata estesa anche ai centri storici, con il parere della Soprintendenza non più vincolante. Restano fuori gli immobili con vincolo culturale diretto e i siti UNESCO. La connessione alla rete passa dal Modello Unico per impianti fino a 200 kW, che accorpa in una sola pratica le comunicazioni al distributore e al GSE.

Fonte: D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178, GU n.287 dell'11/12/2025 — correttivo al D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER), GSE — Modello Unico, in vigore dal 30/05/2025 · verificato il 03/08/2026

7. Cosa non sappiamo ancora

Due strumenti esistono ma non sono in uno stato che permetta di pubblicarne i numeri come se fossero attuali, e preferiamo dirlo piuttosto che riempire lo spazio.

  • Reddito energetico nazionale. Lo strumento esiste ed è rivolto ai nuclei con ISEE basso, ma alla data di verifica di questa pagina non risulta pubblicato un bando 2026: né dotazione né finestra di apertura sono note. Le soglie che circolano online sono quelle storiche del decreto istitutivo del 2023, e non sono confermate. Non le riportiamo. È inoltre alternativo alla detrazione, non cumulabile.
  • Contributo PNRR per le comunità energetiche. Riservato ai comuni sotto i 50.000 abitanti, con una finestra amministrativa che è già stata prorogata più volte. Chi è potenzialmente interessato deve verificare lo stato aggiornato sul portale GSE: è esattamente il tipo di scadenza che cambia mentre una pagina come questa resta ferma.

Le agevolazioni fiscali indicate sono soggette a requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e possono essere modificate. L'importo effettivamente recuperabile dipende dalla tua situazione fiscale complessiva. Questa pagina ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale: la verifica di applicabilità al tuo caso spetta a te e al tuo consulente.

Studio preliminare gratuito — non è un preventivo. Nessun prezzo definitivo, nessuna validità temporale, niente da firmare.

Rivediamo questa pagina alla fonte primaria almeno ogni quattro mesi. Se trovi un valore che non torna, è più probabile che sia cambiata la norma che il contrario: le domande frequenti contengono i casi limite più richiesti.

Quale di questi si applica al tuo tetto?